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D.L. 03/10/2006 n. 2623. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 3, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e delle informazioni - secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni. 4. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005 n. 166, in merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione del credito al consumo, è autorizzata la spesa di euro 758.000 per l'esercizio finanziario 2007, euro 614.000 per l'esercizio finanziario 2008, euro 618.000 per l'esercizio finanziario 2009. Art. 40 - Disposizioni concernenti la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CIPE 1. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto. 4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.» 2. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, a valere sulle disponibilità per l'anno 2006 previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, alla costituzione, presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale, giuridica, economico-finanziaria e amministrativa, di non più di dieci componenti, per curare la transizione fino al pieno funzionamento dell'assetto istituzionale conseguente ai predetti provvedimenti normativi. L'attività della struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni. 3. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967 n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dai Ministri dell'università e della ricerca e della pubblica istruzione». Art. 41 - Incarichi dirigenziali 1. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo le parole: «gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3», sono aggiunte le seguenti: «, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,». 2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. 3. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato ed integrato dai commi 1 e 2, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 4. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è soppresso. In via transitoria, le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 42 - Razionalizzazione del settore della formazione del personale della pubblica amministrazione 1. L'Osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 287, e successive modificazioni, è soppresso. Con delibera adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del de- D.L. 03/10/2006 n. 262 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. creto legislativo n. 287 del 1999, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione individua, nell'ambito delle strutture organizzative della stessa, il servizio responsabile dell'attuazione dei compiti attribuiti all'Osservatorio, definendo le ulteriori disposizioni per il loro svolgimento. 2. La sede di Acireale della Scuola di cui al comma 1 è soppressa. Nei confronti del personale in servizio presso la sede predetta sono attivate le procedure di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del Formez - Centro di formazione studi presenta al Dipartimento della funzione pubblica un aggiornamento del piano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 285, contenente misure di riorganizzazione interna dell'Istituto volte a conseguire, nell'anno finanziario 2007, risparmi di spesa non inferiori al dieci per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1999. Ai fini dell'applicazione del presente comma i termini di trenta e sessanta giorni stabiliti nel citato articolo 3, comma 2, sono entrambi ridotti a quindici giorni. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione comunica immediatamente l'approvazione del piano al Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle conseguenti variazioni da apportare alla tabella C) allegata alla legge finanziaria. Art. 43 - Qualità e valutazione dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici 1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1999 n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della qualità dei servizi resi all'utenza. Art. 44 - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni - Nuovo Codice della strada 1. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.» b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.». 2. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nel testo previgente la data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma. 3. All'articolo 97, del decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche a) al comma 7, dopo le parole: «il certificato di circolazione» sono inserite le seguenti: «, quando previsto, » b) il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla D.L. 03/10/2006 n. 262 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.». 4. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.». Art. 45 - Attività della pubblica amministrazione in materia di dighe 1. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, è soppresso. 2. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, nonchè dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003 n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attività facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già individuati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003 n. 136. |
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